Assegno unico, chi lo percepisce già non dovrà presentare domanda di rinnovo

ASSEGNO UNICO

Una circolare dell’Inps stabilisce che “dal 1° marzo del 2023, coloro che nel periodo gennaio 2022-febbraio 2023 abbiano percepito l’assegno unico continueranno a beneficiare della prestazione senza dover ripresentare la richiesta”

Chi percepisce già l’Assegno unico non dovrà ripresentare la domanda. L’Inps in una nota chiarisce che: “Dal 1° marzo del 2023, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’Inps,
senza l’onere di presentare una nuova domanda“.

Per chi non ha invece beneficiato dell’assegno unico, si riaprono i termini per presentare la domanda: “Potranno presentare domanda – prosegue la nota – coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una istanza che non è stata accolta o non è più attiva”.

Eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno unico trasmessa a Inps prima del 28 febbraio 2023 (a titolo d’esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni Iban, maggiore età dei figli …) dovranno essere comunicate dai richiedenti, integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.

Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione, si ricorda che per le domande presentate entro il 30 giugno del 2023 l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Per la quantificazione dell’Assegno permane, per tutti i beneficiari, l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU – Isee per l’anno 2023. In assenza di una nuova DSU, correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

Per maggiorni informazioni si può consultare la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022 dell’Inps.

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