Contro il bagarinaggio, ai concerti si entra con i biglietti nominativi

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera allo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che individua le caratteristiche tecniche per la realizzazione di sistemi informatici che consentano la vendita di biglietti nominativi attraverso biglietterie automatizzate su Internet.

Dall’inizio di questo mese, infatti, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019,  i biglietti di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori devono essere nominativi: la misura rientra tra quelle previste per contrastare il fenomeno del secondary ticketing, ovvero della vendita a prezzo maggiorato di biglietti per grandi eventi precedentemente acquistati. La variazione del nominativo è possibile gratuitamente ma soltanto attraverso i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti ufficiali dell’evento.

Ovviamente, l’indicazione del nome e del cognome sui biglietti, anche dei minorenni, poteva rappresentare un problema di privacy ma oggi il Garante ha chiarito che il provvedimento non impatta e quindi ne ha dato formalmente il via libera.

Nel dare il suo parere, il Garante, pur rilevando la mancata consultazione da parte del legislatore, ha tuttavia ritenuto il trattamento dei dati personali previsto dalle nuove disposizioni proporzionato rispetto ai fini perseguiti con le nuove misure, e cioè il contrasto all’elusione e all’evasione fiscale, la tutela dei consumatori e la garanzia dell’ordine pubblico. La previsione normativa infatti limita la necessità dei biglietti nominativi e la conseguente verifica dell’identità dei fruitori solo ad alcune tipologie di spettacolo per impianti superiori a 5.000 spettatori (sono esclusi l’attività lirica e sinfonica, il jazz, il balletto, la danza, il circo), rinviando alla fase attuativa l’individuazione di dettaglio delle regole tecniche.

Nelle interlocuzioni con l’Ufficio del Garante, l’Agenzia ha dato conto di tutte le garanzie introdotte per assicurare un trattamento di dati lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati, con adeguate tutele a protezione dei dati, anche con riguardo all’utilizzo dello Spid. In particolare, il principio di minimizzazione è stato rispettato prevedendo che i dati dell’acquirente siano raccolti solo in caso di acquisti on line (nome e cognome e un numero di cellulare) allo scopo di asseverare la propria identità e impedire gli acquisti multipli, mentre non è richiesta alcuna identificazione in caso di acquisto tradizionale presso i box office autorizzati.

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Per quanto riguarda, invece, i dati di chi partecipa all’evento, sul biglietto di accesso dovranno essere riportati esclusivamente il nome e il cognome, con verifica dell’identità de visual l’accesso mediante documento d’identità. L’Agenzia dell’entrate non tratterà alcun dato personale relativo all’intestatario del biglietto.