Distacco del gas per morosità, entro quanto tempo debbono riallacciarla?

Caro Salvagente, sto vivendo una situazione molto fastidiosa. Il 5 febbraio mi è stato staccato il gas per una morosità di una bolletta scaduta il 27 dicembre. Ho provveduto a pagarla seguendo tutte le istruzioni dell’operatore il quale mi ha anche garantito che entro 24 ore sarebbe avvenuto il riallaccio, in considerazione anche del fatto che in casa c’era il mio compagno con la febbre alta. Ho atteso ma niente. Ho ricontattato l’Enel e l’operatore ha asserito che le ore dovevano essere 48 e che sarei stata contattata presto dal tecnico. Data l’urgenza ho preso mezza giornata libera nell’attesa del tecnico che non ha mai chiamato. E i due giorni sono passati. Sono molto arrabbiata perché io ho sbagliato ma loro non hanno rispettato i tempi.
È possibile in qualche modo fare rivalsa su questa situazione, considerando anche l’aggravante, a loro nota, che è stata lasciata senza riscaldamenti una persona con la febbre alta?
Maria Elena

Cara Maria Elena, la sua disavventura ci dà modo di tornare su cosa accade dopo i distacchi per morosità e sui diritti dei cittadini che incorrono in queste vicende. Lo facciamo con Valentina Nasciari, responsabile utenze dell’associazione dei consumatori Konsumer Italia.

I tempi per il riallaccio dell’utenza sospesa per morosità, sono le 24 ore dalla comunicazione dell’avvenuto pagamento, in questo tempo l’utenza deve essere ripristinata.

Se la signora ha seguito le istruzioni dell’operatore, avrà comunicato subito gli estremi del pagamento anzi più precisamente, avrà inviato la copia dell’avvenuto pagamento e da quel momento, il fornitore deve aver inviato la richiesta di riallaccio al distributore di zona che, ripeto, deve procedere nelle 24 ore a risolvere il tutto.

Se la società di vendita avesse ricevuto tale documentazione dopo le ore 18 di un giorno feriale, l’invio della richiesta al Distributore, può avvenire il giorno successivo.

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È evidente che la tempistica prevista, comunque, non è stata rispettata.

Se poi il Fornitore avesse rispettato i tempi per la parte di sua competenza e il ritardo fosse causa del distributore, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico pari a € 35 per riattivazioni eseguite entro il doppio del tempo previsto, di € 70  entro il triplo del tempo previsto e di € 105 se si va oltre il triplo del tempo previsto.

A questo punto, la signora può sollecitare per iscritto il ripristino dell’utenza, non solo presso il Fornitore ma anche presso il Distributore. Ciò serve a capire chi dei due soggetti coinvolti non ha rispettato le tempistiche previste. Contestualmente chieda l’indennizzo stabilito in base ai giorni di ritardo; lo richiederà ad entrambi e gli verrà corrisposto dal soggetto che ha provocato il problema.

Sull’eventuale aspetto del risarcimento danni, si entra nel campo giudiziale, dove i contorni per questo tipo di azione, con queste caratteristiche, sono alquanto sfumati.