L’albero condominiale mi toglie luce. Posso obbligare il condominio a potarlo?

Nel cortile comune c’è una magnolia di proprietà condominiale che negli ultimi tempi è cresciuta talmente tanto da arrivare ai piani alti. Premetto che sono un’amante della natura, ma in questo caso le fronde che invadono i balconi dei piani superiori tolgono aria e luce agli alloggi. Ho chiesto all’amministratore di provvedere con una potatura ma lui sapete che cosa mi ha risposto? Che le piante non si toccano! Mi risulta però che anche la proprietà sia tutelata dalla legge!

Giorgia Gattini, Modena

 

La legge dice che se i rami degli alberi condominiali tolgono luce e aria a un appartamento, e le piante sono state messe a dimora a una distanza inferiore a quella legale da meno di 20 anni, l’interessato ne può pretendere l’estirpazione. In mancanza di regolamenti o usi locali (occorre verificare se ci sono disposizioni ad hoc in Comune o in Camera di Commercio), la distanza da osservare cambia a seconda del tipo di albero: per quelli ad alto fusto (come noci, abeti, cipressi, pini, magnolie), è di tre metri dal confine; per quelli non ad alto fusto, la distanza è di un metro e mezzo; per viti, arbusti, siepi, alberi da frutto di altezza non superiore a 2 metri e mezzo, 50 centimetri.

Se però l’albero è stato piantato a una distanza regolamentare, si deve accertare che non ci sia stata negligenza nella manutenzione. In quel caso, si può esigere che i rami che causano l’inconveniente vengano tagliati. Questo perché l’uso delle parti comuni non può arrecare pregiudizio ad alcun condomino, come ha statuito anche la Corte di Cassazione con la sentenza 24 agosto 1992, n. 9829. Ma chi deve provvedere alla manutenzione degli alberi e come si ripartiscono le spese?

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Nell’ipotesi di alberi condominiali, la spesa per la conservazione deve essere sostenuta da tutti i condomini in ragione dei millesimi di proprietà, salvo diverso accordo intercorso tra i comproprietari (art. 1123, primo comma, c.c.). Ma se l’assemblea non adotta i provvedimenti necessari, fermo restando il potere dell’amministratore d’intervenire nei casi d’urgenza (art. 1135, secondo comma, c.c.), ciascun condomino può ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere gli interventi dovuti (art. 1105, quarto comma, c.c.); anche in questo caso la spesa deve essere ripartita tra tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà.