Bollette del gas: attenzione ai maxi conguagli

L’arrivo dell’inverno è tra i momenti più temuti da chi gestisce il budget familiare e non solo per le spese relative ai regali di Natale o all’organizzazione delle tradizionali cene con i parenti durante le festività di fine anno. A pesare come un macigno sul portafogli dei cittadini nella stagione invernale, infatti, sono le bollette del gas “gonfiate” dai consumi legati alla riaccensione degli impianti di riscaldamento, soprattutto in questo periodo di forti rincari delle tariffe, dovuti all’aumento dei prezzi all’ingrosso della materia prima e delle spese di trasporto. L’ultimo aggiornamento trimestrale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente parla chiaro: negli ultimi tre mesi del 2018, la spesa per il gas di una famiglia tipo in regime di tutela è aumentata del 6,1% (+4,78cent €/Smc) rispetto al trimestre precedente e del +5,9% su base annua, arrivando a circa 1.096 euro complessivi, il tutto appesantito dal rincaro del 6,1% annuo anche per l’elettricità. Se contrastare l’aumento delle tariffe è possibile grazie al passaggio al mercato libero dell’energia e alla scelta consapevole delle migliori offerte per gas metano su Facile.it e sugli altri comparatori online, a minare la stabilità del budget familiare è però l’insidia dei maxi conguagli, anche se non mancano le buone notizie su questo fronte.

Dopo anni di proteste da parte dei cittadini e delle associazioni dei consumatori, infatti, dal 1° gennaio 2019 scatta la prescrizione ridotta da 5 a 2 anni per le bollette del gas, secondo una procedura già in atto dallo scorso dallo scorso 1° marzo per l’elettricità. Decisa dall’ARERA per mettere un freno al fenomeno dei maxi conguagli per le bollette energia, la prescrizione breve risponde all’esigenza degli utenti di non vedersi addebitare costi astronomici, quanto inattesi, per colpa dei ritardi nella fatturazione attribuibili al venditore o al distributore. La novità arriva in attuazione della Legge di Bilancio 2018 e introduce una tutela importante soprattutto per chi è titolare di una fornitura gas, i cui importi medi delle bollette superano di gran lunga quelli dell’elettricità, in particolare quando si utilizza un impianto di riscaldamento autonomo con caldaia alimentata a metano. Cosa cambia? In estrema sintesi, l’entrata in vigore della nuova norma sancisce che il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati nel periodo compreso entro i 2 anni precedenti. Per questioni di chiarezza, inoltre, i gestori dovranno evidenziare gli importi passibili di prescrizione emettendo un’apposita fattura o indicandoli in maniera ineccepibile all’interno della bolletta tradizionale.

Attenzione però, perché non tutti gli importi superiori a due anni sono soggetti a prescrizione. Se l’invio della corretta autolettura del contatore consente di evitare i fastidiosi conteggi dei consumi stimati dal gestore, spesso più alti o comunque non in linea con quelli reali, fare i furbetti o eseguire l’operazione con troppa leggerezza può costare caro, così come non comunicare eventuali cambi di domicilio: se il ritardo della fatturazione è dovuto al cliente, questo sarà tenuto a pagare anche i consumi risalenti a più di due anni.

Queste importanti novità si inseriscono all’interno di un programma più ampio, dove figurano azioni come l’introduzione della Bolletta 2.0 e le offerte Placet (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), finalizzate al passaggio definitivo al mercato libero dell’energia, slittato dal mese di luglio 2019 a luglio 2020 proprio per creare le condizioni ideali per i cittadini. Su questo fronte stanno lavorando a braccetto l’ARERA e l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, con quest’ultima che a fine novembre si è pronunciata anche su un altro argomento scottante: quando, in caso di voltura o subentro, i nuovi intestatari della fornitura siano tenuti al pagamento dei corrispettivi ancora dovuti, le cosiddette “morosità pregresse”, del precedente titolare del contratto gas e/o luce. Dopo aver consultato 18 gestori energetici, l’Authority li ha invitati ad indicare chiaramente, nei rispettivi contratti e nelle FAQ dei siti web, che il nuovo intestatario delle utenze “non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative ai punti di fornitura oggetto del contratto, a meno che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente”. Sciolto anche questo nodo, sempre in tema energia, ma rivolto direttamente ai consumatori finali, è invece l’interessante vademecum realizzato dall’AGCM, una guida ai vantaggi della liberalizzazione con suggerimenti pratici per far valere i propri diritti ed evitare le insidie più diffuse. La guida si affianca alle numerose azioni intraprese dall’ARERA e agli utili consigli dispensati sul web dai comparatori online, con un titolo assai eloquente: “La liberalizzazione dell’energia e del gas, dalla maggior tutela al mercato libero: scegliere consapevolmente”. Il vademecum è disponibile gratuitamente, in formato digitale consultabile online o dopo il download del documento in PDF, sul sito web dell’AGCM all’indirizzo http://www.agcm.it/.