Contro Ryanair si può ricorrere solo a Dublino, ma la clausola è vessatoria

Prevedere come unico foro di competenza quello irlandese è contro le regole dell’Unione europea. Non lascia spazio a dubbi il tweet di Věra Jourová, commissario europeo per la Giustizia, intervenuta a commentare l’articolo 2 comma 4 del contratto di servizio di Ryanair entrato in vigore il 12 settembre di quest’anno. La low cost scrive: “Salvo quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione o dalla legge applicabile, il vostro contratto di trasporto con noi, i presenti Termini e Condizioni di Trasporto e il nostro Regolamento saranno regolati ed interpretati nel rispetto della legge irlandese e qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei Tribunali Irlandesi”.

Věra Jourová tweets: “I read with concern news on . The fact that passengers would only have the possibility to seek legal remedies in Ireland is clearly against rules. I call on Consumer Protection Authorities to examine these practices”. (Ho letto con preoccupazione notizie su #Ryanair. Il fatto che i passeggeri abbiano solo la possibilità di ricorrere a mezzi di tutela legale in Irlanda è chiaramente contrario alle norme #consumer. Chiedo alle autorità per la protezione dei consumatori di esaminare queste pratiche). In effetti l’articolo 33 del Codice del Consumo parla chiaro: in un contratto concluso tra un professionista e un consumare prevedere un foro competente diverso da quello di residenza del consumatore è considerata una clausola vessatoria.

“Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: [….] u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.” Dunque – spiega Carmelo Calì, esperto del settore e legale di Confconsumatori – se nel corso di dibattimento Rayanir fa valere l’eccezione, l’avvocato della pare ricorrente può sostenere che la clausola è vessatoria, quindi nulla anche se il consumatore, come accade sempre, ha firmato le condizioni generali di trasporto. E’ l’ennesimo tentativo che la compagnia mette in atto per limitare il diritto dei consumatori a difendersi: dopo aver cercato di limitare a 6 mesi il tempo massimo per ricorrere, adesso ci prova limitando la competenza territoriale”.