Pacchetti turistici, tra le nuove norme il recesso entro 5 giorni

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Dal prossimo 1° luglio saranno in vigore le nuove norme relative ai pacchetti turistici. L’Italia ha infatti recepito la direttiva Ue in materia (2015/2302), compiendo “un passo importante verso un mercato più equo e trasparente”, secondo le parole di Dario Franceschini, ministro del Mibact.

La nuova disciplina fa finalmente chiarezza sui diritti dei viaggiatori che acquistano pacchetti non “preconfezionati”, bensì personalizzati e su internet (ormai la maggioranza), per i quali finora non è mai stato facile individuare il responsabile di disservizi e inadempienze, soprattutto quando i diversi servizi sono acquistati da operatori diversi. Ora le nuove norme stabiliscono senza incertezze obblighi, responsabilità e sanzioni.

Una cosa buona, certamente, ma a ben guardare ci si accorge che vi sono alcuni punti che lasciano piuttosto perplessi.

SOLO 5 GIORNI PER RECEDERE

La norma più allarmante è quella che riduce drasticamente i tempi per esercitare il diritto di recesso in caso di contratto stipulato al di fuori dei locali commerciali (contratti a distanza, come quelli on line): i giorni per recedere dall’accordo crollano infatti da 14 (così come previsto dal Codice del consumo) a 5.

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Non proprio una bella notizia per i consumatori, che in caso di dubbi sul viaggio acquistato avranno ben poco tempo per ripensarci.

Una modifica peggiorativa tra l’altro già segnalata da Federconsumatori nei giorni in cui il decreto di recepimento era in discussione, e il cui appello a mantenere inalterati i diritti dei consumatori è però rimasto inascoltato.
Ma non è tutto: il diritto di recesso è stato totalmente escluso nei casi di offerte “last minute”.
A spingere verso queste modifiche sono state le associazioni degli operatori turistici, in primis ASTOI Confindustria viaggi.

ESECUZIONE INESATTA, UNA STRETTA AI RIMBORSI

Un altro punto su cui le associazioni di categoria hanno avuto la meglio riguarda il caso di inesatta esecuzione del pacchetto turistico. Per l’eventuale richiesta di rimborso, è stato stabilito che questa possa riguardare solo le spese necessarie, ragionevoli e documentate. Una “stretta” che lascerà spazio a discussioni, soprattutto – immaginiamo – con riferimento al concetto di “spesa ragionevole”…

E ancora: in caso di insolvenza o fallimento degli operatori turistici, sono stati esclusi gli obblighi di rientro immediato e di pagamento di vitto e alloggio nel caso in cui nel pacchetto turistico non sia ricompreso il contratto di trasporto.

Infine, non è stata introdotta la responsabilità solidale in via sussidiaria delle agenzie di viaggio per l’inadempimento relativo ai servizi inclusi nel pacchetto, norma che avrebbe garantito una significativa tutela al consumatore ma fortemente osteggiata da ASTOI.

LE BUONE NOTIZIE PER IL CONSUMATORE

Passando alle buone notizie, qualche risultato pro consumatore comunque c’è stato. Vediamo quale.

  • È stata ampliata la nozione di pacchetto turistico, ricomprendendo anche i contratti on line, i pacchetti “su misura” e quelli “dinamici”, ed eliminando il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato. Dovrebbe dunque ormai essere superato ogni dubbio interpretativo su cosa si intenda per “pacchetto turistico” ai fini dell’applicazione della relativa normativa di tutela del consumatore.

In dettaglio, sono “pacchetti turistici” non solo i tradizionali preconfezionati, ma anche le seguenti “personalizzazioni”: pacchetti composti dal consumatore combinando almeno due tipi di servizi turistici (trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio) acquistati da un unico professionista; servizi turistici acquistati con contratti separati da singoli fornitori ma presso un unico punto vendita; servizi turistici offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga; oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione online.

  • L’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici devono fornire ai viaggiatori, prima della conclusione del contratto, un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni più ampie rispetto all’attuale disciplina sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti.
  • Una norma importante è quella che abbassa la soglia percentuale di aumento del prezzo – dal 10 all’8% – per esercitare il recesso.
  • Per l’inesatta esecuzione del pacchetto è in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto. Viene, peraltro, prevista la possibilità per il viaggiatore stesso di porre rimedio al difetto di conformità.
  • Si allungano i termini di prescrizione: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni, a fronte del termine di 2 anni ed 1 anno attualmente previsti.
  • Sono previste per gli organizzatori e i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile.
  • È introdotta la nuova categoria dei “servizi turistici collegati”, consistenti nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un “pacchetto” e comportano la conclusione di contratti distinti. Per questi contratti è previsto innanzitutto un obbligo informativo che impone di specificare al cliente che non sta acquistando un “pacchetto turistico” (e se quest’obbligo è violato, scatta automaticamente l’applicazione della normativa sui pacchetti turistici); e comunque, per il caso di insolvenza o fallimento del professionista, si applicano le tutele previste per i pacchetti turistici.

LE SANZIONI
In caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, sono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell’attività. La competenza per l’applicazione delle sanzioni amministrative è attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.