Chi paga se l’affittuario fa danni in un condominio?

Caro Salvagente, un appartamento, in affitto, del mio condominio ha provocato danni da infiltrazione d’acqua al soffitto dell’alloggio sottostante. Adesso l’inquilino se n’è andato senza riparare il danno e senza pagare nulla. Chi deve farsi carico del risarcimento? Possiamo chiederlo al proprietario?
Lettera firmata, Roma

Il proprietario di un immobile conserva la disponibilità giuridica e quindi anche la custodia delle strutture murarie e degli impianti dell’alloggio. Pertanto, in forza del titolo di proprietà, è responsabile in via esclusiva (o comunque solidalmente con l’inquilino/conduttore) dei danni arrecati a terzi, anche se ha concesso l’immobile in locazione ( artt. 2043 e 2051 codice civile). Nei confronti del padrone di casa, quindi, il condominio può agire direttamente, non essendo tenuto ad accertare se il danno sia stato provocato da lui personalmente o da altra persona cui egli sia legato da un qualsiasi rapporto. Naturalmente, il condomino chiamato in causa potrà, a sua volta, rivalersi sul conduttore.
Questo non significa che la responsabilità del proprietario sia estesa a qualsiasi tipo di danno. Il responsabile è esclusivamente il conduttore se ha causato il danno fuori dall’ambito delle facoltà che il locatore gli aveva accordato per l’uso e lo sfruttamento della cosa locata oppure se ha usato le cose comuni in modo non conforme alla legge o al regolamento. Un esempio: se l’inquilino installa un’antenna autonoma e danneggia il tetto, è responsabile lui solo e non anche il locatore: il diritto d’installazione non ha contenuto reale ma personale e il titolare può esercitarlo per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere utente radio-televisivo, indipendentemente dalla qualità di condomino o inquilino.
Riguardo alle altre parti e agli accessori del bene locato rispetto ai quali acquista la diretta disponibilità, rimangono in capo al conduttore la facoltà e l’obbligo di intervenire su di esse, per evitare il pregiudizio ad altri. Pertanto, in caso di danno cagionato a terzi proveniente da un immobile locato, se viene accertato che il guasto è originato da omessa manutenzione ordinaria o in ogni caso dal mancato tempestivo intervento del conduttore su apparati di cui abbia la diretta disponibilità, le conseguenti responsabilità risarcitorie gravano unicamente (ex art. 2051 c.c.) sull’inquilino (Cass. n. 13881/10; Cass. Sez. Un. n. 12019/91; Cass. n. 11321/96).