Con l’hoverboard sul marciapiede? Rischi una multa di 99 euro

Siete soliti utilizzare l’hoverboard sui marciapiedi della vostra città? Attenzione perché rischiate una bella multa di quasi 100 euro. A prevederlo è il Codice della Strada che all’articolo 190 prevede: “la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade“. Il comma 9 soggiunge che anche “sugli spazi riservati ai pedoni” sussiste il medesimo divieto d’utilizzo di tali dispositivi che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. In caso di violazione di tali disposizioni, il trasgressore rischia una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.
E’ vero che nonostante la norma non fa preciso riferimento agli hoverboard, ma una sua interpretazione evolutiva e adeguata ai mutamenti tecnologici (all’epoca dell’emanazione del Codice della Strada tali dispositivi non esistevano) imporrebbe di ricomprenderli nel divieto.
Dove si può e dove è vietato circolare con gli hoverboard?
Hoverboard e dispositivi analoghi (tavole, pattini e acceleratori di andatura) possono, dunque, circolare soltanto nelle aree appositamente dedicate oppure in altri spazi privati, quindi l’uso è ammesso sulle piste ciclabili, nei cortili, nei giardini, nei parchi, nelle ville e così via.
Rimane vietato, invece, l’uso di tali dispositivi sulla carreggiata della strada e sui marciapiedi. Dubbi interpretativi, invece, rimangono quanto alla “banchina”, non essendo tale spazio appositamente menzionato nella normativa.
Hoverboard: i genitori pagano le multe elevate ai figli
D’altronde, già da un po’ di tempo fioccano le multe comminate dai vigili ai trasgressori. In molti casi trattasi di minorenni trovati a circolare in zone vietate e, in tal caso, per la giurisprudenza e per il Ministero (e soprattutto per la legge), “della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo provi di non aver potuto impedire il fatto” (cfr. Cass., sent. n. 7268/2000 e n. 572/1999).
Si configura, in sostanza, una responsabilità diretta per fatto proprio di colui che è tenuto alla sorveglianza del minore che, pertanto, non potrà essere considerato persona estranea alla violazione amministrativa. Ad esempio, saranno i genitori a rispondere delle multe comminate ai figli trovati a circolare con l’hoverboard sui marciapiedi o in strada.