La spesa per l’ascensore? È in base ai millesimi e all’altezza del piano

Caro Salvagente, siamo proprietari di un alloggio al sesto piano. L’ascensore del nostro palazzo arriva fino al quinto e noi dobbiamo fare due rampe di scale a piedi per arrivare a casa. Il punto è che la quota che noi paghiamo per l’ascensore è superiore a quella che versano gli inquilini del quinto. È giusto? Perché dobbiamo pagare un servizio che non usiamo?
Lettera firmata, Torino

La riforma del condominio ha modificato l’articolo 1124 del codice civile, estendendo agli ascensori la disciplina prevista per la manutenzione delle scale e recependo l’orientamento espresso da numerose sentenze dei giudici. Ecco cosa stabilisce: “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune”.
La formulazione, sebbene un po’ ambigua, scioglie il vecchio nodo giurisprudenziale sulla partecipazione dei condomini del piano terra e dei piani rialzati (non serviti dall’impianto): chi non usa l’ascensore, dice la regola, non paga. Nel caso in esame, però, siamo in presenza di un ultimo piano non servito dall’impianto perché la corsa dell’ascensore non arriva fin lì. Ma i condomini del sesto piano l’ascensore lo usano, sebbene siano poi costretti a fare due rampe di scale per giungere fino a casa.
Perché, dunque, chiede la nostra lettrice, chi sta al quinto versa una quota condominiale inferiore? La regola generale, valida se il regolamento di condominio non prevede nulla in proposito, afferma che le spese per il mantenimento e l’uso dell’ascensore (per la forza motrice, per esempio, per la manutenzione ordinaria, per la sostituzione delle funi e per la piccola manutenzione dell’impianto) vanno ripartite tra i condomini per metà in ragione dell’altezza del piano dell’unità immobiliare servita dall’ascensore e per metà in base al valore millesimale di ciascun appartamento. Quindi ipotizzando che la tabella millesimale ascensore sia corretta, è probabile che l’appartamento al quinto piano sia più piccolo di quello del sesto, e quindi paghi una quota inferiore relativa ai millesimi di proprietà.