Il camper parcheggiato in condominio e i posti auto che non bastano

Caro Salvagente, nel nostro cortile, adibito a parcheggio comune gli spazi non bastano a soddisfare le richieste dei condomini. Eppure c’è chi ha parcheggiato per gran parte dell’anno e senza spostarlo, se non in estate, un camper. L’amministratore si è limitato a inviare una raccomandata. Nulla più. Che possiamo fare?

Lettera firmata, Roma

L’uso delle parti comuni di un condominio è regolato da ferree norme di convivenza. L’articolo 1102 del codice civile dispone che: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. Dottrina e giurisprudenza concordano che parcheggiare nel cortile condominiale rientra nel normale uso della cosa solo ed esclusivamente se tutti i condomini ne possono beneficiarne in modo assoluto.

Il compito di vigilanza è assegnato all’amministratore (art. 1130, comma primo e secondo, del codice civile), per assicurare il miglior godimento a ciascun proprietario dei beni e dei servizi comuni. “Tra le incombenze spettanti all’amministratore del condominio ai sensi dell’art. 1130 n. 2 c. c. rientra la vigilanza sulla regolarità dei servizi comuni anche per quanto attiene alle interferenze con i singoli appartamenti” sostiene la Suprema Corte con la sentenza 19 novembre 1996, n. 10144.

Nel caso in esame, l’assemblea condominiale può deliberare il ricorso al carro attrezzi per togliere il mezzo abusivamente parcheggiato su spazi comuni, un provvedimento che di solito convince a tenere una buona condotta anche i condomini più recalcitranti. Inoltre, si potrebbe chiedere all’assemblea l’inserimento nel regolamento condominiale di una clausola che regoli con precisione spazi e modi del parcheggio.

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