Il volo dirottato dell’AirFrance: “La compagnia non ha scuse”

Caro direttore, ho letto sul Salvagente, il caso incredibile dei passeggeri del volo AirFrance 483 Lima-Parigi che è stato prima dirottato su Fort de France per poi lasciare senza assistenza e senza informazioni molti passeggeri.

Vorrei aggiungere qualche considerazione a quelle già espresse con efficacia da Alessandro Cossu. Le violazioni di Air France al Regolamento Comuitario 261/2004 sono diverse.

La mancata assistenza

Innanzitutto non é stata prestata ai passeggeri la dovuta assistenza. La compagnia  aveva l’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri fornendo la sistemazione in albergo e i relativi trasferimenti da e per l’aeroporto. Invece li ha abbandonati dicendo loro “arrangiatevi”! Doveva poi fornire pasti e bevande in congrua relazione alla durate dell’attesa e consentire di effettuare telefonate ma, anche su questo, i passeggeri sono stati costretti a provvedere autonomamente.

Solo per tali fatti la compagnia é passibile di sanzione a prescindere dal risarcimento al passeggero.

I francesi ristabiliscono i privilegi della… nobiltà?

Ma Air France é andata oltre attivando delle corsie “preferenziali” per alcuni passeggeri (quelli della business e i cittadini russi) in violazione ad ogni principio di buon fede e correttezza nell’esecuzione del contatto.

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Certamente una caduta di stile per la compagnia della nazione che soppresse i privilegi della nobiltà ed emanò la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, che fissava, tra l’altro, la parità delle garanzie giuridiche per tutti i cittadini ispirandosi al concetto di uguaglianza.

Si tratta di un comportamento che oltre ad aggravare la mancata assistenza costituisce mancata riprotezione, attuata peraltro con modalità discriminatoria perché alcuni sono stati riprotetti immediatamente ed altri no. La riprotezione fortemente tardiva per molti e con modalità del tutto disorganizzata in relazione ai diversi orari di partenza, comunicati e non comunicati, infatti, non trova alcuna giustificazione.

Anche queste violazioni sono sanzionabili a prescindere dal risarcimento ai passeggeri.

Circostanze eccezionali? Non è questo il caso

La compagnia, poi, invocherà sicuramente per il guasto occorso all’aeromobile (la perdita di ossigeno) le cosiddette “circostanze eccezionali” che la esimerebbero dal corrispondere la compensazione pecuniaria. Ma le cose non stanno così per come ha avuto modo di chiarire più volte la Corte di giustizia Europea.

Secondo il Regolamento il vettore aereo è liberato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri se può dimostrare che i fatti sono dovuti a circostanze eccezionali, che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Ma, nell’esercizio della loro attività, i vettori aerei devono regolarmente far fronte a problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento degli aeromobili. Così, i problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, non possono costituire di per sé «circostanze eccezionali». Pertanto, occorre considerare che, nell’ambito dell’attività di un vettore aereo, tale tipo di evento inaspettato è inerente al normale esercizio dell’attività e il vettore deve sistematicamente far fronte a problemi tecnici imprevisti siffatti. Dall’altro lato, la prevenzione di un guasto del genere o la relativa riparazione non sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo in questione, dato che spetta a quest’ultimo garantire la manutenzione e il buon funzionamento degli aeromobili che gestisce per le sue attività economiche. Di conseguenza, un problema tecnico come quello del volo Lima-Parigi non può rientrare nella nozione di «circostanze eccezionali».

In altri termini possono essere considerate circostanze eccezionali gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non siano inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggano all’effettivo controllo di quest’ultimo. E non é il nostro caso.

Per rimediare a un guasto di questa portata, poi, era necessario approntare subito altro aeromobile o riproteggere subito tutti i passeggeri con altri voli di altre compagnie senza costringerli ad attendere la conclusione delle riparazioni, che per la natura e la rilevanza del guasto avevano dei tempi prevedibili certamente lunghi ed incerti. Ed anche da questo punto di vista la giurisprudenza della Corte é chiara.

Infine l’eterna sconosciuta: l’informazione al passeggero, inesistenze e contraddittoria. Altra violazione.

Cosa possono chiedere ora i passeggeri

A ciascun passeggero spetta la compensazione di 600 euro. Ma ai sensi dell’art. 12 del Regolamento spetta anche il risarcimento supplementare. Quindi il rimborso delle spese sostenute per la mancata assistenza (albero, transfert, pasti,  telefonate), il risarcimento delle spese sostenute per le coincidenza dei voli persi e la differenza per le spese ulteriori per l’acquisto di nuovi biglietti ed ogni altro onere, oltre un risarcimento per il danno non patrimoniale indubbiamente subito.

Fiduciosi, attendiamo anche le sanzioni per le predette violazioni del Regolamento.