Caos voli, Antitrust a Ryanair: 10 giorni per informare davvero sui rimborsi

Dopo il caos e le migliaia di voli annullati tra settembre e ottobre per le agitazioni dei piloti, RyanAir viene bacchettata dall’Antitrust perché non ha informato adeguatamente i propri clienti delle modalità a disposizione per ottenere rimborsi e sostituzioni dei voli. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come riporta una nota ufficiale, “impone alla compagnia di dare subito ai consumatori informazioni chiare, trasparenti e immediatamente accessibili ai sensi del Regolamento Ce 261/2004”.

“Informazioni incomplete e fuorvianti”

In particolare, l’Antitrust, anche dopo l’avvio del procedimento istruttorio del 20 settembre 2017, sulla base di ulteriori elementi acquisiti, ha rilevato che la compagnia “ha continuato a diffondere in modalità incomplete, non trasparenti e fuorvianti, sia sul proprio sito Internet che nelle comunicazioni indirizzate ai consumatori, le informazioni sul diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri italiani che hanno maturato tale diritto a seguito delle cancellazioni dei voli operate da Ryanair, in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali del vettore”. La condotta della compagnia irlandese viene identificata come passibile di provocare “un danno grave e irreparabile ai consumatori, anche tenuto conto del decorso del tempo rispetto al momento in cui l’evento cancellazione massiva si è verificato, ostacolando l’esercizio del diritto alla compensazione pecuniaria da parte dei consumatori che hanno subito notevoli disagi a causa della soppressione dei voli”.

L’ultimatum

La richiesta dell’Authority per rimediare è chiara: “Sia attraverso una comunicazione specificamente diretta ai consumatori italiani che attraverso informazioni facilmente reperibili già a partire dall’home page del sito internet in lingua italiana della compagnia”, RyanAir deve “informare i consumatori italiani, con pari chiarezza, dei diritti nascenti dalla cancellazione dei voli operate nei mesi di settembre/ottobre del corrente anno, in modo da consentire loro di acquisire piena ed adeguata consapevolezza”. Tra le cose che la compagnia deve garantire entro il 5 novembre anche la pubblicazione dell’elenco completo delle date, delle tratte e del numero di ogni volo cancellato in relazione al quale è sorto non solo il diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo ma anche alla compensazione, quando dovuta; l’immediata fruibilità della procedura da seguire per richiedere il rimborso, la modifica gratuita del volo e la compensazione pecuniaria ad essi spettante.

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