Multa presa all’estero? Meglio pagare (o fare ricorso)

Rientrati dalle vacanze abbiamo ricevuto un avviso di pagamento per una contravvenzione stradale presa mentre eravamo all’estero?
Un pedaggio non pagato, un semaforo superato quando era già scattato il rosso o il superamento di un limite di velocità: non facciamo spallucce pensando di poterla fare franca solo perché la multa non è stata fatta in Italia, ma paghiamo il dovuto per non incappare in guai peggiori.

Il sistema di interscambio dei dati di immatricolazione dei veicoli che circolano in UE (che in Italia si chiama Cross Border) prevede infatti che, se commettiamo una infrazione nell’ambito della Comunità Europea, i nostri dati verranno richiesti dallo Stato in cui abbiamo preso la multa al nostro Stato di residenza. Difficile insomma sfuggire alla sanzione.

Si rischia il pignoramento dei beni

Dal Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia – Bolzano arrivano alcuni chiarimenti e consigli utili a proposito delle multe elevate all’estero a cittadini italiani.

Innanzitutto è da sfatare la convinzione che in questo caso la multa possa essere tranquillamente ignorata perché tanto non può essere oggetto di esecuzione forzata in Italia. Ebbene, se in passato ciò poteva essere vero, ora non è più così: con decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 37 l’Italia ha recepito una decisione del Consiglio dell’Unione Europea (2005/214/GAI) che prevede il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell’UE, incluse le infrazioni al codice della strada. E se le riconosce, conseguentemente ne permette anche l’esecuzione transnazionale. Nulla si frappone quindi più all’esecuzione di una contravvenzione stradale estera. E chi decide di non pagare rischia di arrivare fino al pignoramento dei beni.

Modalità e tempi di notifica: valgono quelli del Paese in cui è elevata la multa

Altro mito da sfatare è quello per cui la multa è irregolare se notificata mediante posta ordinaria e non per raccomandata. Il CEC chiarisce infatti che i verbali di violazione dell’Autorità di Polizia estera devono essere recapitati osservando le disposizioni sulle modalità di notifica del Paese in cui si è verificata la trasgressione. Ciò significa che è possibile – come previsto in molti Paesi dell’UE – che la notifica possa avvenire anche mediante posta ordinaria!

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Anche con riguardo ai tempi entro cui la multa deve essere notificata, si deve tenere conto dei termini di notifica previsti dal Paese notificatore. E in ogni caso, anche se ci accorgiamo che effettivamente il termine di notifica è scaduto, tale circostanza deve essere fatta valere tramite ricorso.

Inoltre sono ormai tanti i singoli accordi tra gli Stati sottoscritti per facilitare la comunicazione degli atti amministrativi. Richiamiamo due esempi: tra Italia e Svizzera è attivo un accordo bilaterale per l’accesso alle banche dati sulle targhe. Le multe più lievi vengono notificate tramite posta ordinaria, mentre per le infrazioni più gravi si attivano le rogatorie internazionali, con il coinvolgimento dei Carabinieri.
Un recente accordo con la Germania, invece, prevede attualmente la notifica della multa a casa soltanto se questa supera un importo di 70 €.

Sempre possibile fare ricorso

E qui veniamo al punto cruciale: possiamo opporci se riteniamo che la multa sia ingiusta? Ovviamente sì.
È possibile infatti proporre ricorso contro i verbali di violazioni commesse all’estero seguendo le informazioni in merito che si trovano nello stesso avviso di pagamento. Normalmente – spiega il CEC – il ricorso deve essere proposto nella lingua nazionale del Paese in cui è stata commessa la violazione e va inviato tramite raccomandata all’Autorità competente, solitamente entro un breve termine.
In Francia è anche possibile proporre il proprio ricorso online (anche in lingua italiana o tedesca) sul sito www.amendes.gouv.fr. Ma anche pagare è molto semplice: si può fare con carta di credito sul medesimo sito oppure tramite smartphone (con l’app Amendes.gouv) scansionando il qrcode presente sul verbale di contravvenzione che si riceve a casa o, infine, mediante bonifico.

Se decidiamo di fare ricorso, però, attenzione ad impugnare l’atto giusto: spesso, infatti, la comunicazione della multa (che è l’atto contro cui possiamo ricorrere) è preceduta da una prima comunicazione che invece non è impugnabile: è ad esempio il caso della c.d. Anonymverfügung austriaca che prevede una sanzione ridotta, se l’importo viene pagato entro un determinato termine.

E se guidava qualcun altro?

Come comportarsi, infine, se al momento dell’infrazione non eravamo noi alla guida del nostro veicolo?
Il CEC spiega che le Autorità del Paese in cui la trasgressione si è verificata, dapprima accertano chi sia il proprietario del veicolo, e a questo inviano l’avviso di pagamento. Se il titolare del veicolo non paga subito, viene sollecitato a comunicare i dati del guidatore. Questo avviene, per esempio, in Germania e Austria attraverso la c.d. Lenkerauskunft, ovvero una comunicazione obbligatoria con la quale il proprietario comunica chi si trovava alla guida del veicolo al momento dell’infrazione; il rifiuto di tale comunicazione ha conseguenze alquanto costose.
Oltre a ciò, in molti Paesi nei casi di rifiuto vale il principio della responsabilità oggettiva del proprietario, secondo il quale la procedura prosegue automaticamente contro il proprietario del veicolo (ciò avviene ad esempio in Austria attraverso la Halterhaftung).