Donna bloccata all’imbarco, Iberia condannata al risarcimento

Vittoria di Confconsumatori Sicilia nei confronti della compagnia aerea Iberia, protagonista negativa di una vicenda paradossale accaduta ad una passeggera di cittadinanza paraguayana, ma residente in Italia da moltissimi anni e coniugata con un cittadino italiano.

La vicenda

Di rientro a casa a Catania da Buenos Aires (con scali a Madrid e Roma), la signora è stata fermata al check-in dell’aeroporto argentino per un presunto intoppo “burocratico”: in pratica, essendo in possesso di passaporto extracomunitario (paraguayano), il personale della compagnia ne ha bloccato l’imbarco perché sprovvista di un biglietto di ritorno in Argentina. E ciò nonostante fosse in possesso di regolare titolo di viaggio, ed anzi era certo che proveniva già dall’Italia!

La signora, pur di tornare a casa, ha così acquistato un biglietto di ritorno in Argentina di importo pari ad € 1.216,96, che ovviamente, poi, non ha utilizzato.

Ma le sorprese di Iberia non sono finite lì: la compagnia aerea, senza informare la signora e la sua famiglia, ha pure cancellato il volo previsto da Madrid a Roma, sostituendolo con una altro partito oltre due ore dopo, e causando così la perdita della coincidenza per Catania.
I viaggiatori sono stati costretti a trascorrere l’intera notte in aeroporto a Roma, al freddo (la disavventura si è verificata in gennaio) e senza nessuna assistenza né informazione. Il mattino successivo hanno preso il treno per rientrare a Catania, non avendo più la disponibilità economica per acquistare altri biglietti aerei, a causa della spesa non prevista per l’acquisto di quel biglietto ulteriore preteso dalla Compagnia aerea.

La condanna del giudice di pace

Il comportamento di Iberia è stato quindi contestato di fronte al giudice di pace di Caltagirone che ha condannato il vettore aereo al rimborso integrale della spesa sostenuta per l’acquisto dell’ulteriore (inutile) biglietto per la signora, e alla compensazione pecuniaria in favore di tutti i passeggeri prevista in caso di ritardo, oltre che del risarcimento dei danni non patrimoniali e esistenziali per gli ovvi disagi causati.
«Ancora una vittoria in materia di trasporto, e di trasporto aereo in particolare, – hanno dichiarato gli avvocati Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia, e Maurizio Mariani, che ha assistito giudiziariamente i viaggiatori – dove l’agguerrita concorrenza commerciale tra Compagnie induce queste ultime a comportamenti che, oltre a non tener conto delle chiare regole scritte come la Convenzione di Montreal e i Regolamenti Comunitari, calpestano i diritti propri degli utenti».