Corte Ue, mediazione: per il consumatore non c’è obbligo di farsi assistere dall’avvocato

È illegittimo l’obbligo di farsi assistere da un avvocato durante la mediazione, almeno se una delle parti è un consumatore e l’altro un professionista.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea ( sent. del 14 giugno 2017, Causa 75/16) in una decisione che ribalta quanto dettato dalla normativa italiana (d.lgs. n. 28/2010) che impone, appunto, l’assistenza tecnica dell’avvocato nelle mediazioni obbligatorie.

LA VICENDA

La vicenda che ha dato occasione alla Corte di esprimersi sul punto, nasce dalla lite di due cittadini italiani contro una banca, per la restituzione di una somma di denaro che avevano ricevuto in prestito. Il tribunale adito, quello di Verona, aveva rilevato che non c’era stata la previa procedura di mediazione (e dunque, secondo la legge italiana, il giudizio non poteva svolgersi). Ma i giudici veneti, non convinti della compatibilità delle norme italiane sulla mediazione obbligatoria con quelle europee, hanno chiesto lumi alla Corte Ue.

NORME ITALIANE INCOMPATIBILI CON QUELLE EUROPEE

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La Corte, investita della questione, ha quindi ravvisato un contrasto tra la legge italiana e la direttiva n. 11/2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori che stabilisce che gli Stati membri devono garantire alle parti l’accesso alla procedura ADR senza l’obbligo di ricorrere a un avvocato o a un consulente legale. Inoltre, sempre la norma europea chiarisce che le parti devono essere informate di non avere questo obbligo.

Ora, dunque, ad esempio nelle cause di usucapione o contro banche e assicurazioni (alcune delle materie in cui si deve passare obbligatoriamente dalla mediazione prima di accedere, eventualmente, alla fase giudiziale in tribunale), il consumatore può presentarsi da solo nella fase stragiudiziale e tentare la conciliazione con la controparte davanti a un mediatore professionista.

Se ne faranno una ragione gli avvocati che strenuamente si erano battuti – fino ad ottenere – la norma sull’obbligatorietà della loro assistenza tecnica nella mediazione?

COME FUNZIONA LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

La procedura di mediazione (nata con l’obiettivo di sfoltire le liti che arrivano sui banchi di un giudice) prevede che, prima di agire giudizialmente, l’attore convochi la controparte innanzi a un organismo di mediazione per tentare di trovare un accordo bonario. In determinate materie è un passaggio necessario (in gergo tecnico si dice che è “condizione di procedibilità”) per poi rivolgersi al giudice, che ha richiesto – almeno fino all’attuale bocciatura della Corte di Giustizia europea – l’assistenza obbligatoria dell’avvocato.

Tante le materie in cui la mediazione è obbligatoria: affitto aziende, comodato, condominio, assicurazioni, banche, contratti finanziari, diritti reali (come il diritto di proprietà e di usufrutto), divisione dei beni in comunione, locazione, patti di famiglia, risarcimento danno per diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, risarcimento per responsabilità medica e successioni ereditarie.

La procedura è invece facoltativa in tutti gli altri casi.