Antitrust multa Moby per 200 mila euro: “Costi nascosti e polizza ambigua”

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200 mila euro di multa per Moby, una delle principali società di trasporto marittimo operanti in Italia. A comminarla è l‘Antitrust, per due pratiche commerciali scorrette portate avanti dal vettore: il primo riguardante il processo di prenotazione e acquisto online dei biglietti, l’altro una polizza assicurativa offerta per il viaggio.

I costi nascosti

Come spiega l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, sulla home page della Moby, “sono promosse varie tariffe per le destinazioni dei servizi di trasporto marittimo offerte dal professionista, avvertendo specificamente che esse ricomprendono tutte le voci di costo (“Tasse e oneri inclusi”). Attraverso il richiamo di un asterisco, in calce alla medesima pagina e con modalità grafiche significativamente inferiori vengono fornite ulteriori specificazioni, fra le quali che tali prezzi non ricomprendono invece la commissione di 4 euro denominata “Spese di Emissione biglietto a tratta per Sardegna,Corsica e Sicilia”, che sarà addebitata ai consumatori alla fine del processo di prenotazione e di acquisto online del biglietto”. Il problema, secondo l’Antitrust, è che le offerte vengono presentate senza conteggiare le spese di emissione del biglietto, che solo alla fine spuntano fuori. Moby ha dunque modificato questa voce in “diritti di prenotazione”, ma per l’Antitrust è comunque una mossa insufficiente per giustificare la separazione dal costo complessivo.

L’assicurazione fuorviante

L’altra sanzione è relativa a un’offerta di assicurazione che viene presentata con la frase: “Moby è l’unica Compagnia a risarcire per intero l’eventuale danno subìto all’auto durante la navigazione, rinunciando spontaneamente ad avvalersi del massimale previsto dalla legge”. Ma, secondo l’Antitrust, “la polizza presenta numerose limitazioni, modalità di attivazione e franchigie, le quali, di fatto, vanificano la sussistenza della polizza stessa con la conseguenza che il consumatore che subisce un danno nel corso del viaggio non ottiene alcuna copertura”. Inoltre, l’Authority punta il dito sull’ambiguità dell’offerta, che lascia quasi intendere che la compagnia di trasporto non sia tenuta a risarcire i danni subito dal viaggiatore durante il viaggio. Invece, “Il sistema normativo vigente prevede una responsabilità in capo al vettore per i danni materiali a cose e persone che si verifichino durante il trasporto dallo stesso effettuato”.