Galenici dimagranti: stavolta il Tar conferma il divieto

Stavolta il Tar Lazio dà ragione al ministero della Salute e conferma il divieto di prescrizione e preparazione dei prodotti dimagranti galenici contenenti i principi attivi triac, clorazepato, fluoxetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato.
Contro il divieto – contenuto nel decreto ministeriale del 4 agosto 2015 – avevano proposto ricorso al Tar Lazio l’Asfi (Associazione scientifica dei farmacisti italiani) e la Sifap (Società dei farmacisti preparatori).
Dopo che a gennaio il Tar aveva “riabilitato” efedrina e pseudoefedrina, annullando i rispettivi decreti ministeriali sempre del 2015 che ne vietavano l’utilizzo in preparazioni galeniche dimagranti, sembrava dovesse arrivare un’altra vittoria per i farmacisti specializzati in galenica. Ma così non è stato.

Con sentenza n. 2225/2017, pubblicata lo scorso 9 febbraio, il Tar, accogliendo stavolta le ragioni del ministero, ha confermato la vigenza del divieto suffragato da un parere dell’Istituto Superiore di Sanità che ha messo in evidenza i rischi dei principi attivi in questione se utilizzati, da soli o in combinazione tra loro, in preparati galenici dimagranti.

 

APPLICATO IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Insomma, un’applicazione rigorosa del principio di precauzione a tutela della salute pubblica: “allo stato attuale delle conoscenze – scrivono i giudici – il profilo beneficio-rischio dei farmaci oggetto quando utilizzati nelle diete deve essere considerato sfavorevole non solo per la potenziale pericolosità intrinseca di ciascuno, quanto soprattutto per l’uso inappropriato che si fa di essi in mancanza di evidenze scientifiche di efficacia”.
In pratica, i giudici danno ascolto al parere dell’Iss che avverte dei rischi legati alla mancanza di studi clinici in grado di dimostrare l’efficacia e la sicurezza di queste sostanze utilizzate a scopo dimagrante.

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I PRECEDENTI

Nelle due precedenti sentenze, invece, (quelle che hanno dato ragione ai ricorrenti annullando i divieti ministeriali) i giudici avevano ritenuto che il divieto era stato posto in mancanza di prove sufficienti a dimostrare l’effettivo danno alla salute derivante dall’uso dell’efedrina (e della pseudoefedrina). In particolare, i giudici avevano sottolineano che il parere della Commissione tecnico scientifica dell’Aifa, su cui era basato il divieto ministeriale, “è stato reso sulla base di valutazioni sostanzialmente ipotetiche e in assenza di un qualsivoglia articolato ragionamento circa la probabilità di rischi per la salute”.
In quelle occasioni vi era stata una carenza istruttoria che aveva fatto pendere la bilancia dalla parte dei ricorrenti, i farmacisti galenici. In quest’ultima sentenza, invece, il supplemento istruttorio richiesto dal Tar all’Istituto Superiore di Sanità è stato espletato e i giudici l’hanno ritenuto sufficiente ad avvalorare le ragioni del divieto ministeriale.

 

IN CORSO UN TAVOLO TECNICO

Intanto, proprio per fare chiarezza in un campo così confuso, si è aperto un tavolo tecnico al ministero della Salute dove si confrontano le parti interessate: in prima linea le cinque organizzazioni rappresentative dei farmacisti (Federfarma, Fofi, Sifap, Utifar e Assofarm) e la federazione degli ordini dei medici (Fnomeo).

E certamente, dopo le decisioni altalenanti del Tar Lazio, si spera al più presto che si possano mettere dei punti fermi sulla questione. Anche perché, ricordiamolo, sono tanti i pazienti obesi che ricorrono da tempo ai prodotti galenici dimagranti e che ora non sanno come comportarsi, tra la paura di prendere sostanze potenzialmente dannose e la mancanza di alternative specifiche per il loro problema.