Canone Rai, dal 15 settembre il rimborso si chiede anche sul web

Vi è stato addebitato illegittimamente il canone Rai in bolletta? Il rimborso si richiede all’Agenzia delle Entrateutilizzando gli appositi moduli – mediante raccomandata A/R o tramite l’apposita app web attiva che chiarisce il Fisco sarà attiva dal 15 settembre.

Nel frattempo pare che la misura voluta dal governo Renzi possa non raggiungere l’obiettivo sperato di azzerare la gigantesca evasione fiscale legata alla tassa sul possesso tv: secondo il quotidiano ItaliaOggi la metà dei contribuenti non lo avrebbe pagato – buco stimato un miliardo di euro su 2,5 di gettito stimato – versando solo la quota di elettricità consumata attraverso un bollettino postale ex novo.

Al di là delle stime – più o meno fondate – resta la possibilità per chi si è ritrovato il canone e non doveva versarlo la possibilità di chiedere il rimborso delle somme “addebitate” in bolletta. L’Agenzia delle Entrate l’8 agosto scorso ha pubblicato il provvedimento e i relativi moduli per chiedere il rimborso.

Chi può richiedere il rimborso

Il provvedimento delle Entrate elenca sei fattispecie per le quali può essere chiesto il rimborso.

  1.  Il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esezione per motivi anagrafico-reddituali (cittadino ultra 75enne con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (che andava presentata entro il 16 maggio scorso);
  2. Il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di
    esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
  3. Il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stes-
    so o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito (ad esempio mediante addebito sulla pensione);
  4. Il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stes-
    so canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica: il classico doppio addebito su due bollette differenti;
  5. Il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica, ma l’addebito è scattato lo stesso;
  6. Altro motivo diverso da quelli precedenti”: nell’apposito spazio del modulo può essere inserita una sintetica descrizione del motivo per cui si richiede il rimborso del canone di abbonamento.

Come fare per richiedere il rimborso

La richiesta di rimborso può essere inviata, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento, con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
La richiesta può essere inviata dal titolare del contratto di fornitura elettrica o anche dagli eredi. La domanda può essere inviata anche da intermediari abilitati.
Gli appositi moduli possono essere inviati anche in via telematica attraverso un’apposita applicazione web che sarà disponibile solo a partire dal 15 settembre.

L’accredito dei rimborsi

I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, il rimborso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.