Olio, multe più salate per i taroccatori

OLIO EXTRAVERGINE TEST

Dal primo luglio entrano in vigore sanzioni più elevate per chi tarocca le etichette dell’olio di oliva. Le nuovi sanzioni sono regolate dal decreto 103/2016 che prevede “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (Ue) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonchè ai metodi ad essi attinenti”.

Nessun “colpo di spugna”

Nei mesi scorsi ne abbiamo ampiamente scritto perchè, in una prima formulazione, il decreto prevedeva una depenalizzazione di fatto della frode in commercio. Il testo infatti prevedeva che chi “non rispetta l’obbligo di indicare in etichetta e nei documenti la designazione dell’origine, nonchè la difforme designazione dell’origine anche ricorrendo a segni, figure o altro” non sarebbe piu stato perseguito penalmente (frode in commercio articoli 525 e 517 codice penale) ma punito semplicemente “con una sanzione amministrativa da 3.500 a 18mila euro“.

Dopo la marcia indietro del governo, il testo è stato riscritto e il pericolo che il reato penale si edulcorasse nell’illecito amministrativo è stato sventato. “Salvo che il fatto costituisca reato” è sempre ben espliciato all’inizio degli articoli sui quali si rischiava il colpo di spugna. “Il provvedimento che entrerà presto in vigore prevede la salvaguardia del penale sull’amministrativo per tutte le fattispecie”, come ha scritto Teatro Naturale, sito di riferimento nel mondo dell’olio.

Sanzioni più elevate

La competenza passa dalle Regioni e Province autonome all’Icqrf, l’Ispettorato repressioni e frodi del ministero delel Politiche agricole. Il giro di vite sulla contraffazione riguarda gli oli di oliva vergine, extravergine e di sansa.

Alcuni esempi di come il decreto modifica le sanzioni. Chi vende al consumatore finale oli di oliva in recipienti di capacità superiore ai 5 litri, oppure a ristoranti o mense olio in contenitori superiori ai 25 litri , sarà passibile di una multa dai 150 ai 600 euro (precedentemente il minimo era di 100 euro). Il ristorante beccato a usare una bottiglia senza tappo anti-rabocco, ovvero “sistemi di confezionamento che non perdono l’integrità dopo la prima apertura” rischia una sanzione da 800 a 4800 euro.

Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente

Sì! Voglio scaricare gratis il numero di giugno 2023

Non indicare la categoria merceologica degli oli di oliva in etichetta sarà punito con una multa da 1.600 a 9.500 euro (prima era da 300 a 1.800 euro) mentre indicare le categorie commerciali degli oli d’oliva in maniera difforme da quanto previsto costerà da 2.500 a 15.000 euro (in precedenza da 300 a 1.800 euro).

“Salvo che il fatto non costituisca reato”, chi non riporta l’indicazione d’origine in etichetta, o anche sui documenti commerciali (documenti di trasporto e/o fatture), oppure riporta “segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell’origine o che possono evocare un’origine geografica diversa da quella indicata” viene punito con una multa da 2.000 a 12000 euro: prima non erano previste sanzioni. Inoltre chi è pescato a contraffare l’origine sull’olio d’oliva o sull’olio di sansa di oliva, anche utilizzando segni o figure, è soggetto a sanzione da 3.500 a 18.000 euro.

Spremitura a freddo: quando si può scrivere

In etichetta si può riportare in modo facoltativo la dicitura “prima spremitura a freddo” oppure “estratto a freddo”. L’articolo 5 del nuovo decreto sanziona chi “bara” rispetto a queste due affermazioni con una multa che va da 3.500 a 18mila euro. Andando nello specifico della normativa chi “riporta in etichetta la dicitura “prima spremitura a freddo” in un olio che è stato ottenuto a temperature inferiori a 27°C, ma con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive” non dice il vero al consumatore e quindi viene sanzionato.

Così come l’azienda che  scrive “in etichetta la dicitura “estratto a freddo” in un olio che è stato ottenuto a temperature inferiori a 27°C, ma con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche” rischia di essere multato.

Ma anche chi vanta caratteristiche organolettiche come il “fruttato inteso” in etichetta “senza avere rispettato il metodo di valutazione” previsto dalla norma (allegato XII del Regolamento Cee n. 2568/91) è passibile di multa.

Illecito solo amministrativo

Il decreto poi prevede sanzioni per alcune fattispecie che configurano solo l’illecito amministrativo enon anche il reato penale. Come specifica il sito Teatro Naturale, “non riportare la categoria commerciale e/o la designazione dell’origine nel campo visivo principale prevede una multa da 1.600 a 9.500 euro”.

“La mancata indicazione della categoria dell’olio e dell’origine, di un codice identificativo, della indicazione della capacità totale e di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell’olio contenuto sui recipienti di stoccaggio sarà soggetto a una sanzione da 500 a 3.000 euro.
Chiunque sulle bottiglie confezionate, ma non etichettate, non indichi con apposito cartello il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la categoria dell’olio e l’eventuale rivendicazione di indicazioni facoltative sarà soggetto a sanzione da 500 a 300 euro”.