Giochi a dama? Non serve il certificato

Chi pratica un’attività sportiva non agonisticaregolamentata“, ovvero in una struttura tesserata con una Federazione sportiva nazionale affiliata al Coni, ha l’obbligo di presentare il certificato medico che attesta l’idoneità fisica.

Chi ha l’obbligo (e chi no)

A spiegarlo è una recente circolare del Coni che chiarisce – si spera – definitivamente quali saranno gli sportivi amatoriali obbligati oppure no al certificato medico. Tutto dipende – ricordiamo – se lo sport viene praticato in una struttura dove l’attività è “regolamentata” ovvero dove gli allenamenti, gli sforzi e l’impegno fisico, sono “dettati” dalla Federazione di appartenenza: in questo caso occorre il certificato.

Se invece si frequenta un corso di nuoto in una piscina non affiliata alla Fin, Federazione italiana nuoto, piuttosto che si giochi a basket in una squadra non tesserata Fip, Federazione italiana pallacanestro, non c’è obbligo di portare il certificato medico.

Esentati la dama, il bridge e il tiro con l’arco

La circolare prevede anche delle esenzioni dall’obbligo di presentare il certificato.

Specifica il Coni: “I tesserati delle seguenti categorie non sono obbligati alla certificazione sanitaria, anche se è raccomandato un controllo medico:

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– Sport di Tiro (tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco, tiro dinamico sportivo)
Biliardo sportivo
Bocce (ad eccezione della specialità volo di tiro veloce)
Bowling
Bridge
Dama
– Giochi e sport tradizionali (discipline regolamentare dalla Figest)
Golf
Pesca sportiva di superficie (ad eccezione della pesca d’altura)
Scacchi
– Curling
Inoltre sono compresi nella categoria esonerata dall’obbligo del certificato medico anche le attività facenti capo a federazioni sportive nazionali il cui impegno fisico è minimo (aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva cinotecnica)”.

Da dove nasce la confusione

L’articolo 42 bis del decreto 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto decreto del Fare (governo Monti), ha abolito l’obbligo di presentare il certificato medico per le “attività ludico-motorie e amatoriali” appunto non agonistiche.
Parliamo di attività praticate da soggetti non tesserati a Federazioni sportive o enti riconosciuti dal Coni, caratterizzate dall’essere individuali o collettive, non occasionali e finalizzate al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona.

Il decreto del ministero della Salute dell’8 agosto 2014, e le Linee guida successive diramate dal dicastero, stabiliscono che chi svolge un attività sportiva non agonistica ha l’obbligo di presentare il certificato medico una volta l’anno.  Il documento stabiliva che devono presentare il documento medico di idoneità gli alunni che svolgono attività sportive parascolastiche (svolte al di fuori dell’orario di lezione); gli studenti che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi; chi pratica sport presso una società affiliata alle Federazioni sportive nazionali e al Coni ma che non sia considerato atleta agonista secondo i criteri del decreto ministeriale 18 febbraio 1982.

Ora si spera che la circolare Coni ponga fine a tutti i dubbi.