Rimborsi, interruzioni, sconti: quando le pay per view fanno le furbe

Dimmi che pay per view hai e ti dirò quale clausola vessatoria nasconde. Potrebbe essere questo il titolo della relazione finale della Camera di commercio di Prato, che da anni svolge un utilissimo lavoro di monitoraggio dei contratti più diffusi per accertare, tramite degli esperti, l’eventuale presenza di obblighi contrattuali che minano i diritti dei consumatori. Nella relazione appena pubblicata, redatta grazie al lavoro di due avvocati e un commercialista, finiscono sotto le lenti i contratti stipulati con le compagnie che offrono abbonamenti tv in Italia. Il materiale raccolto non risparmia nessuno.

Le sospensioni per manutenzione a carico dell’azienda

“Gli interventi di manutenzione ordinaria non possono legittimare la sospensione prolungata del servizio né eventuali esenzioni di responsabilità” scrive la Cdc di Prato riferendosi a due clausole molto simili contenute in TimVision e Infinity. Nella prima, ad esempio, si sostiene che “Tim potrà sospendere, senza alcun preavviso, la fornitura del Servizio per garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e che la stessa non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Cliente per la mancata disponibilità del Servizio causata da un’interruzione parziale o totale del servizio di accesso fornito da altro operatore di telecomunicazioni”. Cosa ritenuta illegittima dalla relazione.

I cambiamenti nel contratto solo via raccomandata

Al contrario di quanto scritto nei contratti di Mediaset Premium, Infinitiy e Sky, “Per le informazioni relative a modifiche delle condizioni contrattuali, aumento del corrispettivo, inserimento di nuovi contenuti o eventuali sospensioni del servizio, non è sufficiente un generico riferimento a ‘idonee forme d’uso’ o a ‘modalità ritenute più opportune’, ancor di più qualora ‘l’intenzione di non voler fruire’ debba essere comunicata da parte del consumatore a mezzo raccomandata a.r.”

Dopo interruzione sconto dovuto

TimVision, Infinity e Sky fanno i pesci in barile e in caso di interruzioni dovute a manutenzione ordinaria, straordinaria, riparazioni o miglioramento della rete. La Camera di commercio chiarisce: “A fronte di un’interruzione del servizio deve essere riconosciuto all’utente uno sconto o un rimborso commisurato alla durata dell’interruzione stessa e non rimesso alla valutazione discrezionale della società che eroga il servizio. E’ comunque da ritenersi inammissibile il diritto di esigere il pagamento del canone nel caso di mancato utilizzo del prodotto”.

La risposta delle aziende

La commissione tecnica della Cdc di Prato ha inviato alle aziende coinvolte dall’indagine i propri pareri, interloquendo con loro per vari mesi, e riuscendo solo in parte e solo con alcune aziende a produrre impegni al miglioramento. “Tim si rende disponibile a modificare le condizioni contrattuali prevedendo un rimborso nel caso in cui gli interventi di manutenzione determinino una sospensione del servizio superiore alle 48 ore” spiega la relazione. Sky invece in risposta alle osservazioni sottolinea che in caso di interruzione del servizio, il consumatore può fare riferimento all’articolo 13 della carta dei servizi, nel passaggio in cui dice: “Nel caso di mancata o ritardata attivazione della Smart Card per cause imputabili a Sky, oltre 48 ore dalla richiesta – formulata secondo quanto previsto al precedente art. 4 – ovvero nel caso di sospensione o cessazione del Servizio in mancanza dei presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, potrai richiedere un indennizzo per ogni giorno di ritardo o di sospensione pari ad un euro al giorno fino al massimo di 90 euro” Da parte di Rti e la collegata Mediaset Premium, la commissione tecnica lamenta la “mancanza di collaborazione all’indagine”. “L’auspicio è che la conclusione dell’indagine, – conclude la Camera di commercio di Prato, che ha sviluppato lo studio a partire dall’aprile 2015 – possa fornire anche per questo settore stimoli e spunti sufficienti per migliorare ulteriormente le condizioni contrattuali”.

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