Bonus mobili per le giovani coppie: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha precisato i dettagli per usufruire del bonus mobili destinato alle giovani coppie che vogliano acquistare gli arredi di casa, come letti e materassi, armadi, tavoli, sedie, divani, apparecchi di illuminazione.
I chiarimenti – contenuti nella circolare n. 7/E del 31 marzo scorso – si sono resi necessari per meglio distinguere l’agevolazione dal “bonus mobili” collegato ai lavori di ristrutturazione edilizia.

 

I REQUISITI PER USUFRUIRE DEL BONUS FISCALE

La detrazione prevista per le giovani coppie è riservata a chi possiede determinati requisiti (che devono essere presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione, per cui possono sussistere sia prima che dopo la data di acquisto dei mobili).

Vediamo quali sono.
Innanzitutto la coppia di coniugi o conviventi deve essere costituita da almeno 3 anni.
In particolare, per le coppie sposate è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016. Per i conviventi di fatto, invece, la convivenza deve durare da almeno 3 anni, sussistere nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione;

Almeno uno dei due componenti la coppia deve avere meno di 35 anni o deve compierli entro il 2016.

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I beneficiari del bonus devono essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire, entro 12 mesi, ad abitazione principale. La casa può essere stata acquistata a titolo oneroso o gratuito, nel 2016 o anche nel 2015, da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016.

 

I BENI CHE RIENTRANO NELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione è calcolata su un massimo di 16 mila euro e riguarda il 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2016 per l’acquisto di mobili nuovi. A titolo esemplificativo rientrano nell’agevolazione letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. Non rientrano nell’agevolazione, invece, gli acquisti di porte, pavimentazioni (ad esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare abbia acquistato i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente da entrambi o da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età (l’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia).

 

DETRAZIONE NON CUMULABILE CON ALTRE

Per espressa previsione di legge, la detrazione non è cumulabile con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici” (frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, e apparecchi per il condizionamento di classe non inferiore ad A+ e di classe A per i forni e le apparecchiature per i quali sia prevista l’etichetta energetica) acquistati nell’ambito di una ristrutturazione. Per cui non si può fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa (di contro, è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse).

 

GLI ADEMPIMENTI

Vediamo adesso quali sono gli adempimenti da seguire per beneficiare del bonus.

Innanzitutto i mobili acquistati devono essere pagati con bonifico o con carte di credito o debito (bancomat), e non in contanti o con assegni bancari e altri mezzi. Per gli acquisti con carte di credito o di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta e non nel giorno di addebito sul conto corrente.

In ogni caso, le spese sostenute devono essere “documentate” conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.