Coniugi separati: se l’ex non paga il mantenimento, ci pensa lo Stato

Se il coniuge bisognoso non riceve l’assegno di mantenimento dall’ex, a partire dal 1° gennaio 2016 lo pagherà lo Stato. Un emendamento alla Legge di Stabilità appena approvata ha infatti istituito un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge che si trova in un grave stato di difficoltà economiche e non riceve dall’ex partner quanto pattuito di fronte al giudice.

Si tratta di una novità importante che tenta di dare una risposta alla necessità – che in questi anni di crisi è diventata una vera e propria emergenza –  di supportare il coniuge debole che spesso e volentieri non riceve l’assegno di mantenimento.

 

LA DOMANDA IN TRIBUNALE

Quanto al funzionamento, per il momento ci sono solo le poche indicazioni contenute nell’emendamento approvato:  il coniuge separato – se titolare di un assegno di mantenimento non pagato dall’altro e in stato di bisogno –  può presentare al Tribunale “più prossimo alla propria residenza”  la domanda per ottenere dallo Stato il pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute e non percepite. Se, entro 30 giorni, il Tribunale approva la richiesta, la trasmette al ministero della Giustizia, che determina le modalità di erogazione degli importi. Allo Stato spetta, quindi, un’azione di rivalsa nei confronti del coniuge moroso.

Ma per conoscere in dettaglio quali documenti allegare, a quale giudice rivolgersi e come dare prova dello stato di bisogno, si dovranno attendere i decreti attuativi che renderanno concretamente operativo il Fondo.

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SOLO PER CONIUGI “SEPARATI”

Se l’intento, dunque, è più che apprezzabile, non mancano le criticità. Sono tanti, infatti, i paletti che si frappongono alla concreta fruizione del Fondo: intanto, il beneficio è fruibile solo dal coniuge separato, con esclusione di quello divorziato e soprattutto dei figli; inoltre, l’anticipazione statale non spetta indifferentemente a tutti i titolari di un assegno di separazione che, per un motivo o per un altro, non lo ricevono (integralmente o parzialmente), ma solo a chi versa “in stato di bisogno”. Ciò significa che per accedere all’aiuto economico sostenuto dallo Stato occorrerà dimostrare non solo di non avere un reddito, anche minimo, ma anche di non poter assolutamente provvedere alle esigenze basilari della vita (ovvero casa, cibo, medicine).