Auto, ricambi non originali e garanzia

“Gentile redazione,

eseguendo la manutenzione periodica nei primi due anni di vita dall’acquisto non presso la concessionaria dove si è comprata l’auto bensì presso officine che utilizzano ricambi paragonabili agli originali, la garanzia non deve decadere. Ciò in nome della cosiddetta legge Monti di fine anni novanta. Potete confermarmi che ho ragione?”

Franco Cappelletti

 

Caro Franco la risposta è affermativa: la garanzia non decade se, qualora occorresse, durante i controlli periodici vengono impiegati pezzi di ricambio equivalenti in virtù della direttiva Monti (regolamento 1400/2002 CE riconfermato dal successivo 416/2010 UE) i due anni di garanzia non possono venir meno.

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Sulla questione abbiamo registrato anche il parere dell’ingegnere Enrico De Vita, esperto di normativa e competente giornalista di settore: “In virtù della direttiva Monti, l’utilizzo di pezzi di ricambio non solo è consentito ma non inficia affatto il biennio della garanzia. Ci si può rivolgere a qualsiasi meccanico a patto che nella riparazione abbia utilizzato la “Letteratura della Casa” ovvero il manuale di riparazione ufficiale del costruttore dove è indicato, per ogni modello, tutte le tarature e le specifiche tecniche di ogni intervento sul veicolo”.

Ma se non si effettuano i tagliandi, nei primi 24 mesi di vita dell’auto, in caso di difetto si può rivendicare la riparazione in garanzia? Risponde ancora De Vita: “Assolutamente sì. Poniamo il caso che è prevista la sostituzione della cinghia al raggiungimento di un tot di chilometri e l’utente non fa l’intervento periodico programmato. Se si manifesta un difetto dovrà essere la casa costruttrice a dimostrare che il mancato tagliando ha causato il problema ma se non riesce a provarlo l’automobilista deve ricevere la riparazione in garanzia”.