L’assegno di mantenimento? Pesano anche i redditi della convivente

Paper cutout family split apart on a paper heart - divorce concept

L’assegno di mantenimento per i figli? Non va calcolato solo in relazione al reddito del genitore separato o divorziato, ma anche dell’eventuale convivente.
Questa, per lo meno, l’interpretazione del Tribunale di Roma che con la sentenza n. 16904/2014 mette un mattonino che farà discutere a lungo.
La pronuncia viene dal caso di un divorzio in cui il padre, obbligato al contributo di mantenimento delle due figlie, aveva chiesto la revisione dell’assegno di mantenimento a fronte di maggiori spese derivanti dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare, nel quale erano nati altri due figli. L’uomo, tra l’altro, invocava la parità sostanziale dei redditi delle due parti (coniugi) in causa .
Il Foro romano ha rigettato le istanze dell’uomo, disponendo invece che l’assegno rimanesse lo stesso, poiché l’uomo si era limitato a depositare soltanto la propria documentazione reddituale e non anche quella relativa “ai redditi e al patrimonio dell’attuale convivente more uxorio, madre dei due figli nati dopo la separazione”.
Alle proteste dell’uomo, che ha sollevato l’inammissibilità che a una parte estranea al processo venga ordinato di depositare documentazione non attinente alla sua sfera personale, il Giudice di Roma ha rilevato invece che è proprio “l’art. 337-ter c.c. ad attribuire al giudice procedente di disporre finanche indagini di Polizia Tributaria sui redditi intestati a soggetti diversi dai genitori, al fine di rispettare nella determinazione dell’onere economico da porre a carico di ciascun genitore il principio di proporzionalità”.
Il tribunale ha anche ravvisato nel merito “che esisteva l’indicazione precisa di una intestazione fittizia di beni alla convivente, posto che gli oneri di un acquisto immobiliare dalla stessa effettuato (un appartamento a Roma) ricadono sul padre dei minori e parte del processo e che, inoltre, a fronte delle ristrettezze economiche lamentate dall’uomo, emerge invece che il nuovo nucleo familiare ha un elevato tenore di vita, dato che i due figli minori nati dall’unione frequentano scuole private, che la coppia risiede in un appartamento della famiglia della convivente e utilizza anche una barca nel periodo estivo”.
Quanto all’assegno divorzile, infine, il tribunale, alla luce delle rispettive situazioni di entrambe le parti non ha ritenuto sussistere la necessaria sperequazione reddituale e patrimoniale per accogliere la richiesta dell’ex moglie, in quanto da un lato la stessa ha “adeguati redditi propri per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, dall’altro, l’uomo, pur avendo un reddito di poco superiore, è già gravato dell’obbligo di mantenere i figli minori nati dopo la separazione.