La mia casa è inagibile per il terremoto… Ma non per l’Isee

Terremotati e mazziati. Secondo la Legge, chi può vantare il possesso di una casa scossa, o peggio ancora resa inagibile da un sisma, è  ricco sfondato. Il perché è presto detto: quella casa, ai fini Isee, fa patrimonio. Già, patrimonio immobiliare, è così che si dice. È così che dicono le regole, in barba al buon senso.

LA SCOPERTA DI UNA LETTRICE AQUILANA

Sentite qui cosa ha scritto una nostra lettrice alla redazione: “Ho scoperto di essere ricchissima, nonostante percepisca l’assegno di disoccupazione, abbia due figli e un coniuge a carico. La mia ricchezza è data da un immobile totalmente inagibile da dopo il terremoto dell’Aquila, che va comunque dichiarato ai fini Isee, nonostante non produca nemmeno reddito (cioè non posso venderlo, affittarlo, abitarlo, nulla). Ebbene, questo comporta una lievitazione dell’Isee a livelli tali che non posso più accedere ad agevolazioni per lo studio universitario, per la borsa di studio e per il rimborso dei libri, ecc. Trovo profondamente iniqua questa procedura. Non c’è nulla che io possa fare? Cosa ne pensate?”

SI PUO’ FARE BEN POCO

Cosa ne pensiamo? In effetti c’è una cosa che questa signora potrebbe fare: chiedere la rivalutazione al ribasso della rendita catastale, visto che la dichiarazione di inagibilità non è di per sé sufficiente a ottenerla, ma alla resa dei conti si tratta di ben poca cosa rispetto a quello che invece potrebbe fare il legislatore: ripensare ad esempio il principio secondo il quale un immobile dichiarato inagibile debba essere comunque conteggiato, ai fini Isee, come uno normalissimo fabbricato diverso dall’abitazione principale. Non lo diciamo noi, lo dice l’Inps nelle sue Faq illustrative. Alla domanda: “I fabbricati inagibili causa terremoto che godono di esenzione (totale o parziale) ai fini IMU devono essere dichiarati ai fini Isee?”, lo Stato risponde testualmente: “Il Dpcm prevede che il valore del patrimonio immobiliare è quello definito ai fini Imu senza tener conto di eventuali esenzioni/esclusioni ai fini del pagamento dell’imposta. Ne consegue che se per tale immobile non è stata chiesta la revisione della rendita catastale lo stesso va dichiarato ai fini Imu (cioè in pratica: va dichiarato ai fini Isee secondo i criteri di calcolo dell’Imu, ndr)”.

Ecco, appunto, al danno segue la beffa. Per essere ancora più precisi potremmo riportare il passaggio chiave della normativa Isee che fa riferimento agli immobili: “Il patrimonio immobiliare – dice lo Stato – è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche quale definito ai fini Imu al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della Dsu, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta”. Poi il testo continua, ma ciò che realmente conta è tutto lì. Ai fini Isee, insomma, l’unico immobile su cui cade un occhio di riguardo è l’abitazione principale (di proprietà o anche affittata), quella dove il nucleo dimora e risiede. Poi basta, tutto il resto fa patrimonio.

È PRIMA CASA? PEGGIO

Ora, nella mail inviata dalla signora non viene specificato se l’immobile, prima del terremoto, fosse o meno un’abitazione principale, ma ipotizziamo per un momento che lo fosse (anzi, è molto probabile che lo fosse); in tal caso tanto peggio, perché il regolamento non fa comunque sconti: l’immobile, adesso inagibile, si è tramutato a tutti gli effetti in una seconda casa, non essendo più occupato. Se infatti l’Isee, per le abitazioni principali, ne calcola il valore secondo i criteri Imu, abbattendolo poi con una franchigia pari “52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo” (quando invece si vive in affitto viene detratto il canone), sulle seconde case, invece, anche se contraddistinte da situazioni particolari o estreme, come può essere appunto l’inagibilità provocata da un terremoto, non prevede alcuna agevolazione, resta solo il valore Imu.

Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente

Sì! Voglio scaricare gratis il numero di giugno 2023

Non solo, ma di per sé il valore Imu, quando viene calcolato apposta per pagare quel tributo specifico su una casa inagibile, è fin troppo generoso, perché in quel caso, almeno, la base imponibile (data dalla rivalutazione del 5% della rendita più l’applicazione del moltiplicatore) viene decurtata del 50% prima di applicare l’aliquota, cosa che invece ai fini Isee non accade, appunto perché l’occhio dell’indicatore guarda al semplice importo che unisce la rendita (rivalutata) al moltiplicatore. Come accennato sopra, l’unica arma cui un cittadino può ricorrere in questi casi e l’abbassamento della rendita catastale: cioè in poche parole bisogna chiamare un perito e pagarlo perché ci dica quello che in realtà già sappiamo, che il nostro immobile vale molto meno rispetto a prima. La vera assurdità in tutto questo è che debba essere il cittadino a muoversi per ottenere qualcosa che, teoricamente, dovrebbe spettargli a prescindere. Il fatto, cioè, che il regolamento Isee non preveda già di suo la possibilità di inserire agevolazioni, deduzioni, abbattimenti – diamogli il nome che più ci piace – per immobili che versano in condizioni critiche, come ad esempio quelli offesi dal terremoto, è un’ingiustizia non da poco.

CAMBIATE LE LEGGI

Possibile allora che non si riesca a trovare un’alternativa un po’ più equa? Possibile che da una parte uno strumento diabolico come Serpico riesca a incrociare migliaia di informazioni da molteplici banche-dati per setacciare gli evasori del Fisco – e va benissimo, per carità –, mentre dall’altra non si riesca a trovare il modo di ridimensionare ai fini Isee il valore di un immobile danneggiato dal terremoto, senza che sia il cittadino a richiederlo?

Eppure non è nemmeno una cosa tanto difficile da immaginare. Posto che le condizioni di inagibilità differiscono sempre da caso a caso, non si potrebbe escogitare un meccanismo attraverso il quale, una volta certificata dal Comune l’inagibilità dell’immobile X, con una soglia di gravità pari a Y, il programma di calcolo dell’Inps vada automaticamente ad associare una certa franchigia all’immobile in questione, tale da abbatterne totalmente o parzialmente il valore? È forse chiedere troppo, signor legislatore?